Statuto

STATUTO A.N.I.A.D. SARDEGNA

(Associazione Nazionale Italiana Atleti Diabetici)

 

Art.1

 Costituzione, denominazione e sede

 È costituita, nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo n.117 del 3 Luglio 2017 e ss.mm.ii. e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato, l’Organizzazione di Volontariato  denominata “ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA ATLETI DIABETICI SEZIONE SARDEGNA” (di seguito denominata A.N.I.A.D. Sardegna OdV ).

 L’Associazione può aderire, con delibera del Consiglio Direttivo, ad altre Associazioni o Federazioni nazionali che perseguono scopi analoghi o affini.

Il Consiglio Direttivo può cambiare o modificare lo stesso.

 L’associazione ha sede legale nella città di residenza del Presidente pro tempore. La sede Operativa, al di fuori di quella legale, potrà coincidere con la stessa oppure sarà organizzata in altro luogo/edificio al fine di rispondere maggiormente alle esigenze.

 Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

 Art.2

Durata della associazione

 La durata dell’Associazione A.n.i.a.d. Sardegna Odv non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dall’art. 26.

 Art.3

Finalità e obiettivi della associazione

 L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, sulla base di quanto stabilito dall’art. 5 comma 1 del D.lgs 117/2017 sono:

  • interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni.

 Le attività necessarie per perseguire gli scopi suddetti, sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite, di regola gratuitamente, dai propri aderenti.

 Scopi dell’associazione sono:

  1. Favorire tra le persone con diabete di ogni età  la diffusione dell’attività sportiva e, quando le doti fisiche lo consentono, anche dello sport agonistico.
  2. Favorire l’accettazione nelle varie federazioni sportive di atleti con diabete.
  3. Dimostrare che il diabete non osta un normale inserimento nella società.
  4. Organizzare e/o partecipare a livello nazionale ed internazionale a manifestazioni sportive fra persone con diabete e non, fornendo ai primi se del caso assistenza specialistica.
  5. Promuovere iniziative, convegni, incontri e dibattiti informativi sugli scopi e le attività dell’associazione.
  6. promuovere tra i Diabetologi ed il mondo clinico in generale il concetto che l’attività fisica e sportiva, anche agonistica, nel Diabete di tipo 1 non solo non è sconsigliata, ma al contrario favorisce e migliora l’equilibrio glicemico e può entrare a far parte integrante della terapia.
  7. Collaborare con le altre emanazioni dell’International Diabetic Athletes Association, con tutte le Associazioni o Federazioni nazionali ed internazionali di diabetici o di diabetologi e con quelle interessate alle attività sportive.
  8. Sensibilizzare ed attirare l’attenzione dei mass-media, delle Autorità pubbliche, di Enti o industrie sull’importanza dello sport nella prevenzione e cura del diabete.
  9. Rappresentare le persone con diabete di ogni età in ogni Ente o Istituzione pubblica o privata.
  10. Assumere ogni altra iniziativa che verrà ritenuta idonea per il proseguimento dei propri scopi.

 L’associazione può intraprendere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie rispetto a quelle di interesse generale, secondo criteri e limiti previsti dall’art. 6 del D.lgs 117/2017.

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

  Art.4

Qualità di volontario

 Le prestazioni fornite dagli aderenti sono rese a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione tramite la quale svolge l’attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’organizzazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall’organizzazione di cui il Volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art.5

Struttura e Soci

 La struttura di A.N.I.A.D. Sardegna OdV è costituita da persone fisiche che si associano secondo le norme e le regole statutarie.

 Art.6

Adesione  

 I Soci che intendono aderire formulano la loro richiesta attraverso domanda scritta indirizzata al Presidente.

Il  Consiglio Direttivo,  nelle forme consentite da eventuali  regolamenti, o attraverso comunicazione scritta, o ancora riunito in audio/videoconferenza regolarmente verbalizzata,  delibera in merito all’adesione del richiedente, secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

 Nel caso in cui la richiesta non venisse accolta, al richiedente dovrà essere formalmente comunicata la/le motivazione/i.

L’aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.

 Art.7

Quota associativa annuale

 La quota associativa è annuale e non frazionabile. Tale importo sarà deciso dal Consiglio Direttivo e ratificato dall’assemblea dei soci.

 Art.8

Diritti dei Soci

 I soci di A.N.I.A.D. Sardegna OdV hanno il diritto di:

  • partecipare alle Assemblee ed esprimere il proprio voto
  • eleggere i candidati al Consiglio Direttivo
  • candidarsi alla guida dell’Associazione e pertanto poter essere a loro volta eletti
  • partecipare attivamente alla vita associativa nelle forme consentite dal presente Statuto, ed in particolare promuovendo e suggerendo iniziative in linea con gli scopi per cui l’A.N.I.A.D. Sardegna OdV si è costituita.
  • consultare, previa richiesta, i libri sociali.

 Art.9

Doveri dei Soci

 I soci di A.N.I.A.D. Sardegna  OdV hanno il dovere di:

  • partecipare alle Assemblee ed esercitare il diritto di voto
  • rispettare le finalità del presente statuto e dei regolamenti eventualmente emanati
  • rispettare le deliberazioni del Consiglio Direttivo e quando richiesto renderle operative
  • versare la quota associativa
  • partecipare attivamente alla vita associativa nelle forme consentite dal presente Statuto, ed in particolare promuovendo e suggerendo iniziative in linea con gli scopi per cui l’A.N.I.A.D. Sardegna OdV si è costituita.

 Art.10

Decadenza dallo stato di Socio

 Il socio perde il suo stato di aderente ad A.N.I.A.D. Sardegna OdV nei seguenti casi:

  1. per esplicita richiesta di recesso formalizzata al Presidente;
  2. per esclusione in virtù di:
  • comportamenti lesivi dell’immagine dell’A.N.I.A.D. Sardegna OdV;
  • inosservanza dello Statuto e/o delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  • mancato versamento della quota associativa, salvo giustificati e motivati impedimenti;

Per quanto attiene la casistica di cui al punto b), l’esclusione dovrà essere ratificata dall’Assemblea su apposita delibera presentata dal  Consiglio Direttivo.

 Sia in caso di esplicita richiesta di recesso che di esclusione, il socio non più aderente all’A.N.I.A.D. Sardegna OdV non potrà chiedere la restituzione delle quote di tesseramento versate nè di eventuali contributi. Al socio decaduto non viene riconosciuto alcun diritto sul patrimonio dell’ A.N.I.A.D Sardegna OdV.

 Art. 11

Clausola sospensiva

 Alla luce di quanto previsto dall’Art. 102, comma 2, lett.a) del  D. Lgs n 117 del 3 Luglio 2017, che prevede l’abrogazione degli artt. 10 e 29 del D.Lgs 460/1997 disciplinanti il regime ONLUS (all’interno del quale opera attualmente l’A.N.I.A.D.), il presente statuto e le sue clausole, avranno efficacia al momento di effettiva operatività del RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore), ovvero, così come precisato dalla Circolare n. 20/2018 del Ministero del lavoro, dalla decorrenza dei termini di cui all’art. 104 comma 2 del D.Lgs 117 del 3 luglio 2017.

 Art. 12

Patrimonio

 Il patrimonio e le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

  1. Quote associative annuali degli aderenti all’Associazione;
  2. Contributi liberi provenienti da privati simpatizzanti e dagli aderenti;
  3. Contributi o elargizioni erogati dallo Stato, dalla Regione, dalle Istituzioni pubbliche o private , dagli Enti Pubblici e Privati;
  4. Donazioni e lasciti testamentari;
  5. Rimborsi derivanti da convezioni;
  6. Fondi e beni di modico valore pervenuti da raccolte pubbliche e/o da sottoscrizioni effettuate occasionalmente;
  7. Rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all’Associazione a vario titolo;
  8. Beni mobili ed immobili acquisiti, a qualunque titolo, nel corso della vita dell’Associazione e ad essa intestati tramite il suo rappresentante legale;
  9. Fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  10. Attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all’art. 6 del D.lgs. 117/2017;
  11. Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

 Il patrimonio dell’Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E’ vietata la distribuzione, anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche i recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

 Art. 13

Organi dell’associazione

 Sono organi dell’associazione:

  1. L’Assemblea dei soci.
  2. Il Consiglio direttivo.
  3. Il Presidente
  4. Il/i Vice Presidente/i
  5. Il Segretario
  6. Il Tesoriere.

 Art. 14

L’Assemblea

 L’Assemblea è composta da tutti i Soci ed è l’organo sovrano.

  1. L’Assemblea è l’organo deliberante composto da tutti gli aderenti all’Associazione.
  2. La partecipazione alle assemblee, richiede la regolarità del versamento delle quote annuali.
  3. L’Assemblea si distingue in ordinaria e in straordinaria.
  4. L’Assemblea in sede ordinaria:
  • 1. approva il bilancio preventivo e quello consuntivo;
  • 2. nomina il Presidente dell’Associazione;
  • 3. nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
  • 4. stabilisce l’importo annuale della quota associativa;
  • 5. propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
  • 6. decide sulla proposta motivata di esclusione dei soci deliberata dal Consiglio Direttivo;
  • 7. delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo (per esempio la stesura di regolamenti);
  • 8. ratifica la composizione della Commissione Elettorale proposta dal Consiglio Direttivo;

 L’Assemblea in sede straordinaria delibera sulle modificazioni del presente Statuto.

  1. Convocazione e costituzione dell’Assemblea.
  • 1. L’ Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente dell’Associazione almeno una volta all’anno per approvazione del bilancio ed ogni qual volta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un quinto degli associati con diritto di voto ne ravvisino l’opportunità;
  • 2. La convocazione è disposta a cura del Presidente che presiede l’Assemblea, almeno 10 giorni prima  di quello fissato per l’adunanza.
  • 3. L’avviso di convocazione dell’Assemblea, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo di adunanza, nonché  l’ordine del giorno, avviene  tramite le seguenti modalità:
  • fax (con tenuta ricevuta)
  • e-mail - PEC
  • ogni altro mezzo che permetta il tracciamento dell’avvenuto invio e ricezione.
  1. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno -ma in orari diversi- qualunque sia il numero dei presenti.
  2. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita solo se sia presente -anche in seconda convocazione- da tenersi in un giorno successivo rispetto alla data della prima convocazione, la metà più uno dei soci.
  3. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da altro associato con delega scritta. Non è ammessa più di una delega per socio. Il socio, intervenuto in Assemblea, potrà esprimere un solo voto ma, attraverso il rilascio di delega scritta a suo nome, potrà conseguentemente disporre fino a due voti.
  4. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria,  può tenersi anche attraverso collegamenti in audio-video conferenza, purché sia gestita in diretta, tutti i soci vi possano accedere e sia regolarmente verbalizzata a cura del Segretario membro del Consiglio Direttivo, o di una figura che funge da Segretario nominato per l’occasione seduta stante dal Presidente. Il verbale approvato dall’Assemblea  sottoscritto dal Segretario e dal Presidente sarà regolarmente conservato agli atti in apposito registro cartaceo o sotto forma di file digitalizzato.
  5. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei soci intervenuti o rappresentati.

 Art. 15

Il Consiglio Direttivo

 Il Consiglio Direttivo è l’organo collegiale a cui è affidata l’amministrazione dell’Assemblea.

 Il Consiglio Direttivo è nominato per la prima volta dai soci fondatori e successivamente dall’Assemblea dei soci. I componenti eletti al COnsiglio Direttivo devono essere scelti esclusivamente fra le persone fisiche associate. È composto, a scelta dell’Assemblea, da un minimo di cinque fino ad un massimo di sette componenti, ed è presieduto dallo stesso Presidente dell’Associazione.

 Possono essere candidati, e quindi eletti, tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della  quota di tesseramento annuale.

 I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre anni (esercizi finanziari) e sono rieleggibili.

 Le cariche amministrative sono gratuite, ma resta salvo per ciascun consigliere il diritto al rimborso delle spese documentate sostenute in ragione dell’ufficio ricoperto per conto dell’Associazione.

 Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti del Consiglio decada dall’incarico, le sue specifiche attribuzioni vengono trasferite al primo dei non eletti tra quelli candidati all’ultima tornata elettorale. Nel caso di più candidati con identico risultato elettorale, la scelta ricadrà sul candidato anagraficamente più giovane.

Il nuovo consigliere, così nominato, rimarrà in carica fino alla scadenza dei componenti superstiti. Nel caso invece decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

 Sono cause di cessazione dalla carica di Consigliere prima della scadenza del termine:

  1. la revoca da parte dell’Assemblea per giusta causa;
  2. le dimissioni;
  3. la decadenza automatica per assenza ingiustificata dalle riunioni per tre volte consecutive;
  4. il decesso.

 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione di chi lo presiede, ogni qual volta il Presidente, o, in sua assenza, il Vice Presidente, lo ritenga opportuno o lo prescriva il presente Statuto, o, infine, quando almeno due componenti ne facciano richiesta.

Il relativo avviso di convocazione, dovrà essere portato a conoscenza degli altri componenti del Consiglio Direttivo, a cura del Presidente, con qualunque mezzo di comunicazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione ordinaria e cinque giorni prima nel caso di riunione urgente.

 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono validamente adottate con la presenza della maggioranza dei suoi effettivi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri intervenuti.

È consentita la partecipazione in sede di adunanza del Consiglio Direttivo a singoli soci ed a professionisti esterni all’Associazione, su invito espresso del Presidente, senza che venga riconosciuto loro alcun diritto di voto.

 Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere riassunte in un verbale da redigersi a cura del Segretario, il quale provvede poi a sottoscriverlo insieme al Presidente ed a trascriverlo in un apposito registro cartaceo o file digitalizzato.

 Al Consiglio Direttivo compete:

  1. deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla gestione dell’Associazione che non siano     riservati all’Assemblea dallo Statuto;
  2. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  3. curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  1. redigere annualmente il progetto di bilancio preventivo per l’esercizio finanziario corrente e quello di bilancio consuntivo per quello trascorso da sottoporre,         generalmente insieme, all’approvazione dell’Assemblea entro il trenta aprile di ogni anno;
  1. nominare al suo interno, tra i componenti eletti dall’Assemblea, ogni tre anni il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario;
  2. curare la tenuta dei libri associativi e le scritture contabili previsti dal presente Statuto o dalle leggi vigenti in materia di associazioni;
  3. approvare convenzioni con Enti Pubblici e privati per lo svolgimento delle attività sociali;
  4. accogliere o respingere (motivandolo) le domande di adesione all’Associazione da parte degli aspiranti soci;
  5. deliberare sulla proposta di estromettere singoli soci dall’Associazione;
  6. provvedere alla liquidazione dei compensi per prestazioni professionali fornite all’Associazione da parte consulenti esterni;
  7. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti, di competenza del Consiglio Direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità o di urgenza.

 Il Vice Presidente è il componente del Consiglio Direttivo a cui spetta di sostituire il Presidente dell’Associazione in caso di sua assenza o impedimento, e di esercitare temporaneamente tutte le funzioni che lo Statuto riconosce al Presidente, compreso il potere di rappresentanza dell’Associazione.

 Il Tesoriere è il componente del Consiglio Direttivo a cui spetta la responsabilità della gestione della cassa dell’Associazione e della relativa contabilità.

Il Tesoriere provvede:

  1. Alla riscossione, a qualsiasi titolo, delle entrate e ai pagamenti per le spese previste dalle deliberazioni consiliari o dall’attività negoziale posta in essere dal Presidente;
  2. Alla regolare tenuta dei libri contabili;
  3. A predisporre annualmente il bilancio preventivo e quello consuntivo, sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

 Il Segretario è il componente del Consiglio Direttivo a cui spetta di coadiuvare il Presidente ed ogni altro consigliere, nell’espletamento delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.

Il Segretario provvede:

  1. Alla funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci (a meno che sia stato nominato un Segretario verbalizzante);
  2. Alla regolare tenuta dei libri verbali delle assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all’Associazione;
  3. Alla sostituzione del Tesoriere, del quale esercita temporaneamente le funzioni, in caso di sua assenza o impedimento.

 Gli incarichi di Segretario e Tesoriere, possono essere svolti dalla stessa persona.

 Art. 16

Il Presidente

 Il Presidente è una persona fisica scelta all’interno del Consiglio Direttivo eletto. Resta in carica per un triennio alla direzione amministrativa dell’Associazione e può essere rieletto.

Il primo Presidente, al pari dell’intero primo Consiglio Direttivo dell’Associazione, è stato nominato dai soci fondatori.

Al Presidente è riconosciuto il fondamentale potere di rappresentanza dell’Associazione, ossia il potere di agire nei confronti dei terzi in nome e per conto dell’Associazione, dando luogo all’acquisto di diritti e all’assunzione di obbligazioni da parte della stessa (cd. potere di firma).

Per le obbligazioni assunte dal Presidente in nome e nell’interesse dell’Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul patrimonio della stessa.

Il potere di rappresentanza, di cui è investito il Presidente, si estende anche sotto il profilo processuale per cui l’Associazione può agire o essere chiamata in giudizio nella persona del suo Presidente.

Al Presidente spetta:

  1. il compito di presiedere sia l’Assemblea dei soci che il Consiglio Direttivo, di cui provvede a curarne tutti gli aspetti inerenti alla regolare convocazione e costituzione delle rispettive adunanze;
  2. il compimento tutti gli atti di ordinaria amministrazione e, nei casi di necessità e urgenza, la possibilità di espletare anche atti di straordinaria amministrazione, con l’impegno di convocare contestualmente il Consiglio Direttivo per la ratifica  del suo operato entro cinque giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Il Presidente, in quanto responsabile della gestione economica ed organizzativa dell’Associazione, è tenuto in generale a vigilare sul buon andamento amministrativo della stessa e, a tal fine, può esercitare il potere di delegare ad altri associati, mediante conferimento di procure speciali, il compimento di determinati affari o categorie di atti rientranti nella sfera di sua competenza.

Il Presidente, per il conseguimento degli obiettivi prefissati, può avvalersi della collaborazione di professionisti o esperti, anche non aderenti all’Associazione, con i quali pattuisce i relativi compensi.

Il Presidente ricopre a titolo gratuito la sua carica amministrativa, ma resta salvo il suo diritto di chiedere e di ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell’esercizio delle sue attribuzioni per conto dell’Associazione.

Il Presidente rappresenta ufficialmente l’associazione di fronte a terzi e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.

 Art. 17

Commissione Elettorale

 La Commissione Elettorale è composta da sette membri incaricati dal Consiglio Direttivo e individuati tra quelli proposti dalle persone aderenti all'Associazione A.N.I.A.D. Sardegna OdV.

Cinque di questi, a sorteggio, saranno dichiarati membri effettivi e fra loro individueranno il Presidente, due componenti la Commissione Elettorale, e due scrutatori. Altri due fungeranno da supplenti in caso di improvvisa indisponibilità di un membro effettivo.

Sui nominativi pervenuti il Consiglio Direttivo farà una proposta di incarico (membro effettivo o supplente), e questa dovrà essere ratificata dall’Assemblea dei Soci.

Una volta insediata la Commissione svolgerà i seguenti compiti:

  1. Predispone tutto il materiale utile e necessario per assicurare le operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio Direttivo
  2. Verifica la correttezza delle candidature pervenute
  3. Respinge eventuali proposte di candidatura non in possesso dei requisiti
  4. Coadiuva il lavoro degli scrutatori
  5. Verifica l’assegnazione delle preferenze in base allo spoglio delle schede
  6. Proclama gli eletti al Consiglio Direttivo

 Art. 18

Comitato Medico Scientifico

 L’associazione può dotarsi di un Comitato Medico Scientifico costituito da specialisti in diabetologia, in medicina dello sport, scienze della nutrizione, laureati in scienze motorie e scienze infermieristiche con funzione consultiva che verrà nominato dal Consiglio Direttivo e avrà la stessa durata del consiglio.

 Art. 19

Convenzioni

 Eventuali convenzioni stipulate l’Associazione le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D.lgs. 117/2007 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente in qualità di legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’Associazione.

 Art. 20

Personale retribuito

 L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

 Art. 21

Assicurazione obbligatoria

 Nel caso in cui l’Associazione si avvalesse di volontari dovrà assicurarli contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

 Art. 22

Responsabilità dell’organizzazione

 L’associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanze delle convenzioni e dei contratti stipulati.

 Art. 23

Esercizio Finanziario

 L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

 Art. 24

Bilancio Economico

 Ogni anno il Tesoriere, entro il termine del 30 aprile, su indicazione del Consiglio Direttivo, redige il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

I documenti di bilancio dell’Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13, 14 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il Bilancio deve essere depositato in sede almeno 15 giorni prima dell’Assemblea convocata per l’approvazione di esso.

 Art. 25

Libri sociali obbligatori

 Oltre ai libri contabili, che possono essere depositati all’occorrenza presso il Professionista che redige la contabilità, l’Associazione è obbligata a tenere:

  1. il libro degli associati
  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

 Art. 26

Lo scioglimento dell’Associazione

 Lo scioglimento dell’associazione può essere deliberato dall’ assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In questo caso l’assemblea nomina un liquidatore e indica la destinazione dei fondi residui e dei beni. Tale manovra dovrà essere approvata dall’Assemblea.

 Art. 27

Regolamento

 Il Consiglio Direttivo emanerà entro sei mesi dalla prima assemblea, il regolamento dell’associazione stessa.

 Art. 28

Disposizioni finali

 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile e alle disposizioni di leggi vigenti in materia di associazioni non lucrative di utilità sociale.

 

Oristano, 16/11/2020                                                                     


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Indirizzi

SEDE OPERATIVA
Via Martiri del Congo 69a, 09170 Silì OR
*Per incontri e accoglienza al pubblico.

 

SEDE LEGALE
Via Eleonora d’Arborea 71, 09070 Siamaggiore OR

*Per spedizioni lettere o pacchi.

Tel: 347.9539835  
E-mail: segreteria@aniadsardegna.it

 
 
 

Attività

Per raggiungere tali obbiettivi l’A.N.I.A.D. promuove iniziative, convegni, incontri e dibattiti informativi sugli scopi e sull’attività dell’Associazione; organizza e partecipa a livello nazionale ed internazionale a manifestazioni sportive fra diabetici e non, fornendo ai primi, se necessario assistenza specialistica, coopera con le Associazioni dei soggetti diabetici, con le società scientifiche in diabetologia e con le federazioni sportive.